1 Luglio 2017 - 13:10,
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Entra in vigore il 1° luglio l'obbligo per le società e le associazioni dilettantistiche di dotarsi di un defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo in cui si svolgono le proprie attività.
Il decreto adottato dal ministro della Salute di concerto con il ministro per lo Sport va a integrare le linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, previste dal decreto ministeriale 24 aprile 2013. In particolare si fa riferimento alle modalità di assolvimento dell'onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico, all'obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzo nel corso delle gare e alle attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi.
Per le società sportive professionistiche gli obblighi relativi alla dotazione e all'impiego dei defibrillatori sono diventati immediatamente operativi con l'adozione del decreto 24 del 2013, mentre per le società sportive dilettantistiche gli obblighi entreranno in vigore il 1 luglio, dopo essere stati già più volte differiti dai decreti del ministro della Salute dell'11 gennaio 2016 e del 19 luglio 2016, e sospesi fino alla data del 30 giugno 2017.
Il decreto prevede che l'obbligo di dotazione ed impiego del defibrillatore semiautomatico si intende assolto da parte delle società sportive dilettantistiche qualora utilizzino un impianto sportivo che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata e sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione dello stesso durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione organizzate dagli Enti di promozione sportiva, ovvero da altre società dilettantistiche.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche sono obbligate ad accertare, prima dell'inizio delle gare, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo e la regolare manutenzione dello stesso, nonché la presenza della persona debitamente formata. La mancanza del defibrillatore determina l'impossibilità di svolgere le attività sportive.
Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto le attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio (individuate dal Coni) e le attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi per l'impossibilità concreta di garantire la presenza del defibrillatore durante lo svolgimento. Tra le discipline escluse: biliardo sportivo, freccette, bowling, tiro con l'arco da caccia, dama, cronometraggio, tiro con la fionda, tiro con la balestra, trottola, beach golf, golf, orientamento di precisione, pesca di superficie, scacchi, tiro a segno.